I documenti della compravendita

I documenti nella fase di esecuzione del contratto
Fattura
La fattura è il documento che comprova l'esecuzione del contratto da parte del venditore e il suo diritto a riscuotere il prezzo stabilito.
La fattura documenta l'operazione di compravendita secondo le norme:
- del codice civile, perchè dimostra che il venditore ha assolto l'obbligo di consegnare i beni o prestare i servizi.
- fiscali, perchè espone l'IVA sui beni o servizi. 

Emissione e formato
La fattura deve essere emessa del venditore dei beni o servizi, oppure sotto la sua responsibilità, del compratore o da un terzo.
Si può emettere la fattura in formato cartaceo o elettronico. La fattura cartacea è emessa su moduli di carta in due esemplari e ricevuta su carta. La fattura elettronica è emessa in un qualunque formato elettronico. Si tratta di un documento informatico di cui non occorrela stampa cartacea; l'emittente ne garantisce l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità mediante apposizione di firma digitale e riferimento temporale o trasmissione EDI oppure sistemi di controllo di gestione
La fattura, cartacea o elettronica, si ritiene emessa all'atto della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario
Recenti norme consentono di emettere la fattura con apparecchi misuratori fiscali, come il registratore di cassa.

Contenuto 
La legge non impone una forma grafica della fattura, quindi è libera, ma ne stabilisce il contenuto obbligatorio.
Si distinguono due parti della fattura:

1) la parta descrittiva, che deve indicare:
- la data di emissione della fattura.
- il numero progressivo che garantisca l'identificazione univoca della fattura
- i dati identificativi del venditore
- i dati identificativi del compratore
- l'eventuale annotazione che la fattura è stata emessa fal cliente o da un terzo.
2) la parte tabellare, che deve indicare: 
- la natura, qualità e quantità dei beni venduti
- il prezzo unitario di vendita di ogni merce
- gli sconti mercantili concessi al cliente e le spese accessorie per servizi prestati al venditore
- l'aliquota IVA, la base imponibile e l'ammontare dell'imposta
- il rimborso di spese a carico del cliente, ma anticipate per suo conto dal venditore e gli interessi per pagamento dilazionato conteggiati in fattura.

Per le operazioni di importo fino a 100 euro, si può emettere una fattura semplificata, avente un contenuto ridotto rispetto a quella ordinaria.

Conservazione
Venditore e compratore devono conservare per almeno 10 anni fatture emesse e quelle ricevute.

La fattura immediata
La fattura immediata deve essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui l'operazione si considera effettuata, con obbligo di conservarla, spedirla o trasmetterla al compratore entro la stessa giornata.
Fiscalmente l'operazione di vendita si considera effettua e nasce l'obbligo di emettere la fattura:
- per la vendita di beni immobili, alla stipulazione dell'atto notarile.
- per la vendita di merci, all'atto della consegna o spedizione al cliente.
- per la prestazione di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.

Il DDT e la fattura differita
 Documento di trasporto o consegna (DDT)
La legge consente al venditore di rinviare il momento di emissione della fattura, purchè la consegna o spedizione al cliente della merce venduta risulti da un documento di trasporto o consegna. Il DDT deve essere emesso dal venditore, prima dell'inizio del trasporto o della consegna della merce, in due esemplari: uno è trattenuto dal venditore, l'altro è rilasciato a chi ritira la merce: compratore o soggetto incaricato del trasporto (vettore)

Contenuto del DDT
Anche il documento di trasporto può essere redatto in forma libera su stampati personalizzati; deve contenere i seguenti elementi:
- il numero progressivo attribuito al documento all'atto di emissione.
- la data di consegna o di spedizione della merce.
- i dati identificativi del venditore
- i dati identificativi del compratore
- la natura, qualità e quantità della merce trasportata
- i dati identificativi del vettore

Nei casi di trasferimenti di merci senza passaggi di proprietà, nel DDT va indicata la causale del trasporto diversa della vendita.

Scheda di trasporto
Per favorire i controlli sui trasporti stradali di merci tramite vettore, è stata istituita la scheda di trasporto; deve essere compilata dal soggetto che ha incaricato il vettore e conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto dello stesso vettore.

Fattura differita 
Per la vendita di merci consegnate o spedite con DDT, il venditore deve emettere la fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivoa quello in cui è avvenuta la consegna o spedizione.
La fattura differita deve specificare gli estremi del documento di trasporto o consegna al quale si riferisce. Se nel corso di un mese vengono effettuate più vendite di merci nei confronti di uno stesso cliente, si può emettere entro il giorno 15 del mese successivo un'unica fattura riepilogativa.
Anche per le prestazioni di servizi rese nello stesso mese solare nei confronti del medesimo cliente, individuabili attraverso idonea documentazione, si può emettere fattura differita entro giorno 15 del mese successivo.

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